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Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Salerno

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Salerno

Competenza della Procura Generale

Competenze della Procura Generale


La Procura Generale è l’Ufficio del Pubblico Ministero presso la Corte d’Appello con funzioni in ambito penale, civile ed amministrativo, anche con riferimento alla cooperazione internazionale.

L’art. 113 della Costituzione attribuisce alla Procura Generale le principali funzioni di:

  • vigilanza sull’osservanza delle leggi;
  • promozione obbligatoria dell’azione penale;
  • esecuzione dei giudicati e di ogni altro provvedimento del Giudice.

La Procura Generale della Repubblica si compone di due strutture organizzative che lavorano in sinergia: giurisdizionale e amministrativa.
Negli Uffici giudiziari italiani vige, infatti, il sistema c.d. della “doppia Dirigenza” regolamentato dal Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 240 -"Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari” pubblicato in G.U. n. 175 del 29 luglio 2006 supplemento ordinario n. 173.

Con la circolare 31 ottobre 2006, n. 39434/U del Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia sono state meglio specificate le competenze dei magistrati capi dell’ufficio giudiziario e dei dirigenti amministrativi preposti all’ufficio, muovendo dalla riaffermazione dei principi e dei criteri ispiratori della nuova normativa (il principio di unitarietà dell’ufficio giudiziario e l’attuazione dell’efficienza dell’attività amministrativa) e richiamando la disciplina di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

Il coordinamento tra l’attività giudiziaria e l’attività amministrativa interviene al momento della redazione del programma annuale delle attività dell’Ufficio giudiziario da parte del magistrato capo dell’ufficio unitamente al dirigente amministrativo ad esso preposto tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, ai sensi dell’art. 4 del sopra menzionato d.lgs. (ved. nota del Consiglio Superiore della Magistratura del 27 gennaio 2007).

La struttura giurisdizionale, fa capo al Procuratore Generale (dott. Leonida Primicerio), che ha la titolarità e la rappresentanza nei rapporti con Enti istituzionali e con gli altri Uffici Giudiziari e ha competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’attività giudiziaria.

La struttura amministrativa, fa capo al Dirigente Amministrativo (dot.ssaVincenza Esposito), che cura l’organizzazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per garantire sia il funzionamento della Procura Generale (servizi amministrativi e contabili), sia il necessario supporto all’attività svolta dai Magistrati attraverso gli uffici dedicati.


 

A capo dell’Ufficio vi è il Procuratore Generale: questi rappresenta la Pubblica accusa nei processi di II grado e opera, nell'esercizio delle proprie funzioni, personalmente o per mezzo dei Sostituti Procuratori.
Specificamente, tra le competenze più rilevanti conferitegli dalla legge, vi sono quelle di seguito riportate:

  • potere - dovere di sorveglianza sui Magistrati e sugli Uffici della Procura Generale, delle Procure della Repubblica presso i Tribunali Ordinari e presso il Tribunale per i Minorenni del Distretto, al fine di assicurare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo. Per adempiere a questi compiti la Procura Generale acquisisce atti e notizie dalle Procure della Repubblica del Distretto ed è tenuta a riferire al riguardo al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;
  • potere di avocazione delle indagini preliminari relative ai procedimenti pendenti avanti le Procure della Repubblica del Distretto, nell’ipotesi di inerzia investigativa, richieste di archiviazione ritenute fondate su indagini carenti o su valutazioni delle risultanze procedimentali non condivise;
  • dovere di assicurare la disponibilità della Polizia Giudiziaria da parte dei Procuratori della Repubblica del Distretto, unita alla titolarità dell'azione disciplinare nei confronti degli ufficiali e degli agenti di Polizia Giudiziaria nelle ipotesi di cui all'art. 16 disp. att. c.p.p.;
  • cura delle relazioni con le autorità straniere giudiziarie e politiche in materia di estradizione e di rogatorie;
  • coordinamento delle indagini tra i diversi Uffici requirenti del Distretto;
  • responsabilità della sicurezza interna di tutte le sedi giudiziarie del Distretto;
  • responsabilità sulla regolarità della tenuta degli albi professionali e diritto di proporre impugnazioni delle decisioni emesse in sede disciplinare dagli ordini professionali;
  • dovere di esaminare le sentenze penali e civili in cui è parte il Pubblico Ministero pronunciate dai Giudici di primo grado del Distretto, dalla Corte di Appello e dalla Corte di Assise di Appello e proporre le eventuali impugnazioni;
  • ruolo di funzionario delegato per le spese di funzionamento di pertinenza degli Uffici del distretto.

A queste attività si aggiungono tutte le ulteriori funzioni previste dalla legge negli ambiti penale e civile nonché dalle norme amministrative.


 

Il Dirigente Amministrativo appartiene al ruolo dei dirigenti del Ministero della Giustizia istituito con decreto interministeriale del 5 febbraio del 2008 ( in G.U. n.270 del 18 novembre 2008)  mentre il CCNL del personale dirigente area I ( 21 aprile 2006 e del 12 febbraio 2010) disciplina il rapporto  di lavoro. 

I compiti ed i poteri attribuiti ai Dirigenti Amministrativi sono individuati nell’art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Funzioni dei dirigenti”).

Di seguito si riportano le principali funzioni:

1.    formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

2.    curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

3.    dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

4.    provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 16, comma 1, lettera l-bis;

5.    effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.

Il Dirigente Amministrativo degli Uffici Giudiziari è posto alla direzione della struttura amministrativa con il provvedimento di conferimento di incarico emesso dal Direttore Generale del Personale e della Formazione, acquisito il parere del Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ad esito delle procedure attivate e dell’adozione dei criteri indicati nel D.M. 15 maggio 2013.
Nel conferimento degli incarichi dirigenziali, si tiene conto della specifica professionalità acquisita e di quella richiesta dall’ufficio.
L’incarico conferito assegna al dirigente Amministrativo il conseguimento dei seguenti obiettivi, connessi all’espletamento dell’incarico:

  • Ricercare soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione dei servizi, volte ad assicurarne l’efficiente funzionamento, attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto.
  • Programmare le attività finalizzate al miglioramento della qualità del servizio reso al pubblico, allo snellimento delle procedure amministrative e allo smaltimento dell’arretrato.
  • Pianificare e risorse e adottare adeguati strumenti di controllo per la verifica dell’efficacia ed efficienza dei servizi e per il contenimento dei relativi costi.
  • Realizzare un corretto sistema di relazioni sindacali, in adempimento della normativa, anche contrattuale, che disciplina la materia.

Il Dirigente Amministrativo in quanto posto a capo della organizzazione dei servizi amministrativi e della gestione del personale amministrativo, adotta nei confronti del personale amministrativo, i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
è il funzionario delegato per le spese di giustizia ( D.P.R.n. 115 del 30 maggio 2002 ) per gli uffici aventi sede nel distretto.

 

 

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